LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 30-07-1987
REGIONE UMBRIA

Modificazione della lr 25 novembre 1986, n. 43. Norme
per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 56
del 5 agosto 1987
Il Commissario Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 1.  Il termine di cui all' art. 9, comma 1 della lr 25
novembre 1986, n. 43 è  prorogato di un anno.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dela Regione dell' Umbria.
 Data a Perugia, addì  30 luglio 1987
 La presente legge è  stata approvata dal Consiglio regionale
in data 30 giugno 1987 (atto n. 466) ed è  stata
vistata dal Commissario del Governo il 23 luglio 1987.