ARTICOLO 1
1. Il termine di cui all' art. 9, comma 1 della lr 25
novembre 1986, n. 43 è prorogato di un anno.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dela Regione dell' Umbria.
Data a Perugia, addì 30 luglio 1987
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale
in data 30 giugno 1987 (atto n. 466) ed è stata
vistata dal Commissario del Governo il 23 luglio 1987.
|